Il meccanico e la sua officina sono vicini ma non coinquilini? Nessun dubbio sulla legittimità della verifica effettuata presso il locale adibito allo svolgimento dell’attività.
La Corte suprema, con l’ordinanza 28068 del 16 dicembre, ha ribadito che “in tema di accertamento dell’IVA, l’autorizzazione del procuratore della Repubblica, prescritta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, commi 1 e 2, ai fini dell’accesso degli impiegati dell’Amministrazione finanziaria (o della Guardia di finanza, nell’esercizio dei compiti di collaborazione con gli uffici finanziari ad essa demandati) a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente o a locali diversi (cioè adibiti esclusivamente ad abitazione), è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest’ultimo caso, e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo”.
Tale destinazione, peraltro, secondo i giudici di legittimità, sussiste non soltanto nell’ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l’attività professionale, ma ogni qual volta “l’agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento dei documenti propri dell’attività commerciale nei locali abitativi (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 2444 del 05/02/2007, n. 10664 del 1998)”.


