Il contribuente, per usufruire della riduzione dell’imponibile, deve dimostrare che l’operazione produce effettivamente benefici e ritorni economici a favore della sua impresa.
Il requisito dell’inerenza, che dà il via libera alla deducibilità delle spese di sponsorizzazione, non è dato soltanto dalla congruità dei costi rispetto ai ricavi, ma anche dall’effettiva utilità che la pubblicità svolta dall’impresa a favore del terzo produce per la propria attività.
Ad affermarlo, la Cassazione con la sentenza 25100/2014.
Il fatto
La vicenda trae origine dall’avviso di accertamento notificato al contribuente dall’Agenzia delle Entrate, relativo a Irpef, Irap e Iva, ed emesso in seguito alla “ripresa relativa ai maggiori ricavi non dichiarati e al costo delle spese pubblicitarie”.


