È viziata nella motivazione la sentenza che non compie una verifica rigorosa sull’effettiva finalità dei costi sostenuti e sulla loro diretta imputabilità all’esercizio.
Con l’ordinanza n. 17645 del 18 luglio, la Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver chiarito la differenza tra le spese di rappresentanza (sostenute al fine di creare, mantenere o accrescere il prestigio della società e di migliorarne l’immagine, ma che non danno luogo ad aspettativa di incremento del processo di vendita) e quelle di pubblicità (aventi come scopo preminente quello di informare i consumatori circa l’esistenza di beni e servizi prodotti dall’impresa, con l’evidenziazione e l’esaltazione delle loro caratteristiche e dell’idoneità a soddisfare i bisogni al fine di incrementare le vendite), ha stabilito che incorre in vizio di motivazione la sentenza che non compia una verifica rigorosa circa l’effettiva finalità della spesa e la sua diretta imputabilità.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Ctr che, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato un avviso di accertamento ai fini Irpeg, Irap e Iva, relativo all’annualità 2003.


