In tema di responsabilita’ per le cose portate in albergo, il cliente non ha l’obbligo di affidare in custodia all’albergatore gli oggetti di valore di sua proprieta’, mancando una specifica previsione normativa in tal senso; se, tuttavia, il cliente non si avvalga di tale facolta’ e le cose vengano sottratte, egli puo’ ottenere il ristoro non del danno integrale ma solamente entro il limite massimo stabilito dall’art. 1783, 3º comma, c.c., salvo che non provi la colpa dell’albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o di collaborazione, ai sensi dell’art. 1785 bis c.c.
Fonte: Cass., sez. III, 04-03-2014, n. 5030 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


