La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito risposta, in data 20 luglio 2015, all’interpello n. 18/2015, in tema di sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità o paternità – sgravio contributivo, con destinatario il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Il Consiglio Nazionale ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4, D.Lgs. n. 151/2001, concernente l’applicazione dello sgravio contributivo del 50% nelle ipotesi di assunzione di personale a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo di maternità/paternità.
Nello specifico, e’ stato chiesto se il suddetto beneficio contributivo possa essere riconosciuto anche nei confronti dei lavoratori, iscritti alla gestione previdenziale istituita presso l’INPGI, laddove vengano assunti in sostituzione di personale in congedo.
Secondo la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro la disposizione sugli sgravi contributivi di cui all’art. 4 commi 3 e 5 D. Lgs. n. 151/2001 trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori assunti a tempo determinato, in sostituzione di personale in congedo di maternità/paternità, iscritti alla gestione previdenziale istituita presso l’INPGI, ferma restando la facoltà dell’Istituto di modularne il contenuto attraverso proprie delibere.
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