Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde in merito alle disposizioni che regolano la sostituzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RSPP (art. 31, comma 7, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) in aziende con obbligo di servizio di prevenzione e protezione interno.
A riguardo Il Ministero segnala che i compiti facenti capo al RSPP richiedono una presenza assidua ed un’azione continua e tenuto contro, inoltre, della peculiare natura nonché dell’entità delle attività di settore svolte dalle aziende per le quali è prevista l’istituzione di un SPP interno, appare plausibile ritenere che il datore di lavoro possa procedere alla sostituzione temporanea della RSPP in “astensione obbligatoria o facoltativa per maternità”, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 151/2001.
A tal scopo il datore di lavoro potrà ricorrere, mediante contratto a termine (ad es. di somministrazione), ad un “sostituto interno” e solo ove ciò non sia possibile (per mancanza di personale interno che abbia i requisiti di professionalità e di esperienza richiesti dall’art. 32 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), potrà fare ricorso ad un “sostituto esterno”, così come previsto dall’art. 31, comma 3, ad integrazione dell’azione di prevenzione e protezione del servizio.


