Spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia promossa dai genitori di una bambina disabile, affetta da handicap grave al cento per cento, per lamentare la discriminazione consistente nella mancata predisposizione, da parte dell’amministrazione scolastica, delle ore di sostegno nella misura che, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, era stata individuata come necessaria per l’integrazione e l’assistenza dell’alunna nella scuola dell’infanzia, impedendole di fruire, a differenza degli altri compagni normodotati, della frequenza scolastica a tempo pieno.
Fonte: Corte di Cassazione; sezioni unite civili; sentenza, 25-11-2014, n. 25011 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


