Con la Sentenza. n. 3023 del 16 febbraio 2016, i Giudici delle sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, l’avvocato che aiuti i candidati prima o durante la prova d’esame per l’abilitazione alla professione forense, facendo pervenire testi relativi alle prove proposte, “e’ punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei mesi. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non puo’ essere inferiore alla sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale da uno a tre anni”.
La Suprema Corte era stata chiamata ad esprimersi relativamente al caso di un Consiglio dell’ordine degli avvocati che aveva irrogato ad un avvocato la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo accusandolo di essersi introdotto abusivamente, munito di appunti e trasmettitori, nelle aule dove era in corso l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense.


