In relazione alle agevolazioni e incentivi fiscali a favore di determinate categorie d’impresa, fruibili anche mediante l’utilizzo di un credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate aveva istituito appositi codici tributo (6703, 6713, 6714, 6717 e 6718) che, con la recente risoluzione n.71/E del 28 ottobre 2013, sono stati soppressi.
Nello specifico i codici tributo sono i seguenti:
- 6703 – “Credito d’imposta incentivi fiscali per il commercio – Art. 11 della L. 449/1997”;
- 6713 – “Credito d’imposta agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6 della L. 317/1991”;
- 6714 – “Credito d’imposta agevolazione per spese di ricerca – Art. 8 della L. 317/1991”;
- 6717 – “Credito d’imposta agevolazione per l’acquisto di strumenti di pesatura – Art. 1 della L. 77/1997”;
- 6718 – “Credito d’imposta agevolazione per la promozione dell’imprenditoria femminile – Art. 5 della L. 215/1992”.
Con la risoluzione 72/E l’Agenzia ha invece provveduto all’istituzione di un nuovo codice tributo per il versamento, con modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione, di cui all’articolo 1, comma 541, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, da parte del contribuente che abbia presentato dichiarazione fraudolenta al concessionario della riscossione al fine di ottenere la sospensione dei tributi da lui stesso indicati.
Il nuovo codice tributo e’ il seguente:
– 5347 – “Sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 1, comma 541, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
In sede di compilazione del modello F24 Accise, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Per approfondimenti vi rimandiamo alle Risoluzioni 71/E e 72/E.


