Risoluzione Agenzia Entrate 1° aprile 2015, n. 4.
L’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla soppressione dell’esenzione dalle tasse automobilistiche per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, prevista dall’art. 1, comma 666, della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilita’ 2015).
La norma ha previsto che l’esenzione dalle tasse automobilistiche e’ soppressa per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di almeno 20 anni di eta’. Tali veicoli scontano quindi la tassa automobilistica e l’IPT "ordinariamente".
L’esenzione e’ invece ancora valida per auto e moto, non adibite a uso professionale, con almeno 30 anni di eta’; per tali veicoli e’ dovuta la tassa di circolazione forfetaria annua e l’IPT in misura fissa.
La Risoluzione ricorda che le Regioni non possono intervenire sulla disciplina del bollo auto che e’ un "tributo proprio derivato", ossia istituito e regolato da leggi statali, e pertanto, le norme regionali che prevedono la reintroduzione delle esenzioni cancellate dalla Legge di Stabilita’ 2015 devono considerarsi abrogate, in quanto incompatibili con la disciplina nazionale e suscettibili di essere impugnate davanti alla Corte costituzionale.


