Solo l’assunzione di impegni finanziari è esente dall’Iva; il tributo è pertanto dovuto sulla prestazione consistente nell’obbligo di ristrutturare un immobile.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia UE con la sentenza C-455/05 del 19 aprile 2007, risolvendo la questione pregiudiziale sollevata dall’autorità giudiziaria tedesca in relazione alla controversia tributaria promossa da una società alla quale il fisco aveva contestato di non avere applicato l’Iva sui corrispettivi percepiti per l’assunzione dell’obbligo di ristrutturazione di un immobile.
Secondo la società, tale obbligo rientrava nella nozione di «presa a carico di impegni», operazione esente dall’Iva ai sensi della norma nazionale che recepisce l’art. 13, B, lett. d), punto 2, della sesta direttiva, mentre il fisco sosteneva che tale norma riguarda esclusivamente l’assunzione di impegni finanziari.
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SOLO IMPEGNI FINANZIARI ESENTI DA IVA
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