L’art. 193 della direttiva 2006/112/Ce del consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2010/88/Ue del consiglio, del 7 dicembre 2010, dev’essere interpretato nel senso che è debitore dell’imposta sul valore aggiunto solo il soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi quando quest’ultima è fornita a partire da un’organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui tale imposta è dovuta.
Fonte: Corte di giustizia dell’Unione Europea; sezione VI; sentenza, 23-04-2015, n. causa C-111/14 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


