La mancata presentazione dell’istanza di disapplicazione della normativa sulle società di comodo non pregiudica il contenzioso. In caso contrario, infatti, si avrebbe una lesione del diritto di difesa del contribuente. Ha torto, quindi, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate che eccepiva l’inammissibilità del ricorso per omessa previa presentazione dell’interpello. Ad affermarlo è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 101/4/12, depositata lo scorso 24 luglio.
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Società di comodo: la mancata istanza di disapplicazione non pregiudica il contenzioso
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