Non occorre la pertinenzialità tra il bene sottoposto a misura cautelare e l’illecito, basta che l’indagato possa disporre pienamente del deposito bancario anche se intestato a terzi.
In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere applicato anche su un conto corrente, formalmente intestato a terzi, su cui l’indagato abbia una mera delega a operare. La titolarità della delega a operare sul c/c della società, a un rappresentate legale di una diversa società, che non prevede limitazioni e permette di agire liberamente, configura un’ipotesi di “disponibilità” ex articolo 322-ter cp, che determina l’ammissibilità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente anche nei confronti delle somme contenute nel conto della società stessa (Cassazione penale, sentenza n. 7553 del 25 febbraio 2016).
Il fatto
La vicenda riguarda un’indagine nei confronti di una imprenditrice indagata per il reato di omesso versamento delle ritenute, ai sensi dell’articolo 10-bis del Dlgs 74/2000.
Nell’ambito del procedimento penale veniva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente anche su di un conto corrente intestato a una società, su cui l’indagata aveva una delega a operare.


