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Sgravi contributivi per le imprese: i chiarimenti dell’Inps nella Circolare n.73 del 3 giugno 2013

Con Circolare n.73 del 3 giugno 2013 l’Inps fornisce indicazioni e procedure per le imprese che intendano chiedere lo sgravio contributivo della alla contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale, introdotto nel nostro ordinamento dalla riforma del lavoro e dal decreto interministeriale 27 dicembre 2012 che, all’articolo 1, ripartisce la dotazione finanziaria a disposizione per il 2012, ossia 650 milioni di euro, per il 62,5% alla contrattazione aziendale e per il restante 37,5% a quella territoriale.
In caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle tipologie contrattuali, la quota residua sarà assegnata all’altra tipologia.

La circolare 73 si sofferma in particolare sulle condizioni di accesso allo sgravio con riferimento agli importi corrisposti nell’anno 2012 e sulle modalità di richiesta da parte dei datori di lavoro.
Per ciascun lavoratore il beneficio della retribuzione contrattuale annua può essere concesso nel limite del 2,5%, che può essere rideterminato in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate senza pero’ superare il tetto massimo del 5%.
La norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo, articolato nel seguente modo:

  • entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
  • totale sulla quota del lavoratore.

La richiesta per lo sgravio contributivo va presentata in via telematica all’Inps, anche per i lavoratori iscritti all’INPGI oltre, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.

La domanda deve contenere i seguenti dati:

  • dati identificativi dell’azienda;
  • tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;
  • la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;
  • indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
  • ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto.

La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico. L’Inps renderà noti i termini per l’invio telematico delle istanze con un messaggio, ed avra’ tempo 60 giorni per la valutazione delle stesse.

Per approfondimenti consulta la circolare.

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