La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2865 depositata in cancelleria il 13 febbraio 2015 ha affermato che, in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione, l’intimazione di sfratto per morosita’ e’ compatibile con la richiesta di risarcimento dei danni consistenti nel mancato guadagno.
Il locatore quindi, nel caso di inadempimento del conduttore, ha diritto sia alla restituzione dell’immobile che al risarcimento del danno arrecato dalla mancata percezione dei canoni di locazione.


