Il provvedimento, finalizzato alla confisca per equivalente, può ricadere su beni, anche non di proprietà, ma di cui l’indagato ha comunque mantenuto l’effettiva disponibilità.
La Cassazione, con la sentenza n. 28770 del 7 luglio 2015, fa finire sotto sequestro l’immobile di proprietà esclusiva della ex moglie perché la separazione e il trasferimento del bene appaiono fittizi. All’accusa non resta che dimostrare il mantenimento della disponibilità del cespite da parte dell’indagato.
I fatti di causa
Il tribunale del riesame ha rigettato il ricorso presentato da due ex coniugi avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip, finalizzato alla confisca per equivalente di un immobile.
A entrambi, erano state contestate plurime condotte di bancarotta fraudolenta e solo all’ex marito era imputato anche l’omesso versamento di ritenute certificate e di Iva (articoli 10-bis e 10-ter del Dlgs 74/2000).
L’immobile al centro della questione era divenuto di proprietà della donna in seguito alla separazione consensuale tra i due. La donna, dunque, poteva dirsi interessata alla restituzione dell’immobile, ma come soggetto terzo.


