Ricorso e controricorso: secondo il cpc, tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo.
In tema di compensazione fiscale, i giudici di legittimità, con la sentenza n. 27578 del 10 dicembre 2013, hanno accolto le doglianze dell’Agenzia delle Entrate, richiamando al riguardo, in relazione all’Iva, il combinato disposto degli articoli 30 e 55 del Dpr 633/1972. La stessa Corte, con la medesima decisione, ha inoltre rigettato il ricorso incidentale del contribuente vertente sulla legittimità della notifica della cartella esattoriale oggetto di giudizio.
La vicenda processuale di merito
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto con la quale, rigettando l’appello proposto dalla medesima Agenzia contro la decisione pronunziata dalla Commissione di primo grado, era stata accolta, per contro, l’opposizione di una società alla cartella di pagamento inerente l’omesso versamento di imposte per l’anno d’imposta 2002.
In particolare, il giudice d’appello, da un lato aveva accertato la regolarità – sotto i profili della motivazione e del procedimento amministrativo riguardante la sua emissione – dell’atto esecutivo (cartella di pagamento) emesso dall’Amministrazione, dall’altro esponeva che l’appellante Agenzia, in sostanza, non aveva contestato la legittimità del credito d’imposta, relativo all’annualità precedente 2001, portato in compensazione dall’appellata nell’anno successivo.
La società contribuente resisteva con controricorso, svolgendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato anch’esso a un unico motivo.


