Con la sentenza di condanna, non può essere contestualmente applicato l’indulto e disposta la sospensione condizionale della pena, in quanto quest’ultimo beneficio prevale sul primo (fattispecie in cui la suprema corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso con cui l’imputato lamentava la mancata applicazione dell’indulto alla pena già dichiarata condizionalmente sospesa dal giudice di merito).
Fonte: Cassazione penale, sez. VI, 29-11-2013, n. 49864 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


