È inefficace nei confronti del creditore l’atto con cui il debitore, dopo essere stato costituito in mora e aver ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo, abbia costituito un trust, designando sé medesimo come trustee e conferendovi il proprio unico cespite immobiliare (nella specie, a fronte di un trust, nel quale era stata segregata la quota dell’immobile di cui il disponente era comproprietario con il coniuge, istituito con la dichiarata finalità di far fronte al mantenimento del miglior tenore di vita possibile alla figlia della coppia, si è ritenuto irrilevante, per escludere la scientia damni, il preteso intento del disponente di ottenere una reazione del coniuge in fase di separazione).
Fonte: Tribunale di Genova; sentenza, 18-02-2015 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


