Il Dpcm di approvazione dei parametri, inoltre, non ha bisogno del parere preventivo del Consiglio di Stato essendo un atto amministrativo generale e non di natura regolamentare.
In tema di accertamento tributario, lo scostamento dei ricavi/compensi dichiarati rispetto a quelli risultanti dallo studio di settore o dai parametri, legittima l’Amministrazione finanziaria all’utilizzo dell’accertamento analitico-induttivo, anche nel caso in cui l’attività professionale venga svolta dal contribuente in maniera marginale e secondaria.
In questi casi è corretto l’operato del giudice di merito che, proprio tenendo conto di tale contesto, ridetermini equamente il reddito di lavoro autonomo: ciò in ossequio alla natura propria del giudizio tributario, di impugnazione-merito, in quanto non diretto alla sola eliminazione dal mondo giuridico dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’ufficio.
Inoltre, in tema di parametri, il provvedimento di approvazione degli stessi, adottato nella forma di decreto del presidente del Consiglio dei ministri, non viola l’articolo 17 del Dpr n. 400/1988, per la mancanza del parere preventivo del Consiglio di Stato, non essendo lo stesso un atto di natura regolamentare, ma un atto amministrativo generale, espressione di una potestà amministrativa, diretto alla cura di interessi pubblici.
Sono questi i principi sanciti dalla Corte di cassazione con la sentenza 19710 del 28 agosto.


