La decisione di primo grado è significativa poiché, nell’allinearsi a principi ormai consolidati in tema di presupposti impositivi Irap, riconosce uguali diritti alle parti.
Quando il contribuente agisce in giudizio con colpa grave, il risarcimento in favore dell’Amministrazione finanziaria è consequenziale. È questa, forse, la sintesi più calzante di una recente sentenza (la n. 381 del 7 ottobre) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Modena, nella quale i giudici emiliani, rigettando il ricorso di un promotore finanziario, lo hanno condannato al risarcimento dei danni per lite temeraria in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta di uno dei pochissimi casi noti – per i precedenti si possono richiamare le decisioni n. 75/01/06 della Ctr di Trento, nonché nn. 40/02/10 e 69/01/10 della Ctp di Vercelli – in cui ha trovato concreta attuazione, in ambito tributario, l’articolo 96 cpc, in base al quale “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza […] In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
I fatti di causa
Un promotore finanziario, reputando di non rivestire i requisiti per l’assoggettamento a Irap, chiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso di quanto versato a tale titolo nel periodo 2006-2011 (un totale di 101.562,86 euro), oltre agli interessi.
Avverso il silenzio dell’Amministrazione, il contribuente proponeva ricorso in Ctp, evidenziando che la propria attività era svolta in assenza di autonoma organizzazione, senza dipendenti, in un ufficio della propria abitazione, con beni strumentali costituiti da un’auto, un personal computer, un cellulare e il normale arredamento d’ufficio.


