L’imminenza dello scadere dei termini o il comportamento recidivo del contribuente giustificano un atto notificato in anticipo sui tempi fissati dallo Statuto del contribuente.
Con la sentenza a sezioni unite della Cassazione 18184/2013, è stata definitivamente chiarita la portata applicativa dell’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), secondo il quale “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.


