La richiesta di pagamento non può essere considerata nulla solo perché, alla stessa, l’agente della riscossione non ha allegato i precedenti avvisi di accertamento.
La Corte di cassazione è stata chiamata a decidere, tra l’altro, se l’omessa allegazione da parte del concessionario della riscossione, nel giudizio di merito, dell’atto prodromico alla cartella di pagamento (costituito, nel caso di specie, da un avviso di accertamento), ne possa inficiare la validità sostanziale, dichiarando conseguentemente la nullità della pretesa erariale.
L’incipit processuale è scaturito dalla sentenza della Commissione tributaria della Puglia con la quale – in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso il pronunciamento del giudice di prime cure che ne aveva respinto il ricorso – veniva annullata una cartella di pagamento, relativa a Iva per l’anno d’imposta 2004, ed emessa a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata opposizione.


