Suggestiva, ma infondata, la questione giuridica che il ricorrente ha posto, invocando l’applicazione al suo caso della norma più “morbida” per uscirne così impunito.
La fattispecie delittuosa prevista dall’articolo 3 del Dlgs 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) prescinde dall’uso di false fatturazioni o documentazione equipollente; pertanto, è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati a tenere le scritture contabili.
Di contro, la condotta criminosa disciplinata dall’articolo 2 dello stesso decreto delegato (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) può essere commessa da qualsiasi soggetto tenuto alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, mediante la sola utilizzazione di fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti.
Questo l’interessante chiarimento fornito dalla terza sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 18698 del 6 maggio 2014, che ha rigettato il ricorso dell’imputato.


