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Se la rete d’impresa diventa ‘soggetto giuridico’ deve adempiere agli obblighi fiscali da esso derivanti

In base alle ultime modifiche al contratto di rete, stabilite dall’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge n. 5 del 2009, “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. Il raggiungimento di questo scopo avviene secondo il "programma di rete", in base al quale gli imprenditori si obbligano a “collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

Con la circolare n. 20/E ed in base alle modifiche previste dall’articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del Dl n. 5/2009, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che, tramite l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della “rete”, le partecipanti acquistano soggettività giuridica, dando vita a un nuovo soggetto di diritto, autonomo rispetto alle singole imprese che aderiscono al contratto quindi e con tutti i conseguenti obblighi tributari in materia di imposte dirette e indirette.

Alla luce di queste precisazioni, la circolare 20/E fornisce quindi i chiarimenti sulle conseguenze fiscali derivanti dalla possibilità per le reti di impresa di acquisire autonoma soggettività giuridica.
Si precisa inoltre che le stesse diventano soggette all’imposta sul reddito delle società, secondo cui “Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo”. Diventano inoltre soggetti passivi Irap (ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) e sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili.
Per qunto riguarda la soggettività passiva ai fini IVA, che comporta l’attribuzione di un numero di partita IVA, la circolare fornisce le indicazioni al fine dell’attribuzione della stessa, per la quale si sovra’ utilizzare, nel modello AA7/10, il codice “59 – Rete di imprese”, per l’indicazione della natura giuridica.

Per approfondimenti sull’argomento vi invitiamo a consultare la circolare.

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