Non è estraneo al procedimento ed è tra gli obbligati al pagamento del tributo dovuto per la sentenza, il genitore che riveste un ruolo sostanziale ai fini dell’esito del processo.
Anche il chiamato in causa in un giudizio civile di esecuzione del contratto in forma specifica è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di registro (articolo 57 del Dpr 131/1986 – Tur) in relazione alla sentenza emessa, se non è rimasto estraneo al rapporto sostanziale in essa racchiuso.
Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 25790 del 5 dicembre 2014.
I fatti
Il Tribunale di Latina aveva disposto il trasferimento di un immobile in Castellonorato di Formia ex articolo 2932 cc, realizzando direttamente l’effetto traslativo del contratto di permuta del bene. Nonostante il terreno medio tempore fosse stato alienato a terzi, l’Agenzia ha rilevato l’omessa registrazione della sentenza e, con avviso di liquidazione, ha recuperato l’imposta nei confronti del signor Tale.
In particolare, in sede civile, il contribuente, chiamato in causa insieme alla moglie, aveva dedotto in giudizio la simulazione dell’atto di vendita in favore della figlia e l’inefficacia della permuta tra la figlia e il signor X.


