In tema di mutuo ipotecario (e quindi di responsabilita’ contrattuale), la fideiussione puo’ essere prestata anche per una durata minore a quella del rapporto principale garantito.
Nel caso oggetto di sentenza, la clausola contrattuale prevedeva “un termine di durata della garanzia inferiore al termine di durata del mutuo, ancorato al permanere della qualifica di amministratori in capo ai garanti, non volendo essi rispondere del comportamento della societa’ debitrice a partire dal momento in cui, non avendo piu’ il potere di amministrarla, essa sarebbe uscita dal loro potere di controllo. Per dare maggior peso e stabilita’ alla garanzia, altrimenti di scarsa tutela per il garantito, le parti inserirono anche la previsione per cui, se al termine del mandato in corso la carica di amministratori non fosse stata rinnovata in capo ai garanti, essi avrebbero prestato comunque garanzia per altri tre anni in tal modo mantenendo in ogni caso ferma la garanzia per un tempo minimo dotato di una sua consistenza”.
E poiche’ le rate scadute del mutuo per le quali la banca ha agito esecutivamente riguardavano un periodo successivo, al termine come sopra individuato, la Corte di Cassazione ha accolto l’opposizione accertando che durante il periodo di vigenza della garanzia fideiussoria non si erano verificati inadempimenti o comunque che gli inadempimenti per i quali la banca agiva si erano verificati in un periodo successivo, non piu’ coperto dalla garanzia.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 27531/14; depositata il 30 dicembre 2014.


