Sono indiscutibili le conclusioni dell’accertamento dell’ufficio ai fini Irap quando l’attività del consulente del lavoro ha tutte le caratteristiche dell’autonoma organizzazione.
Con la sentenza n. 15325 del 19 giugno, la Corte di cassazione ha confermato la sussistenza dell’autonoma organizzazione per il professionista che, nell’esercizio della sua attività, si avvale di lavoratori dipendenti e/o di collaboratori esterni. Tale presupposto impositivo deve essere valutato necessariamente dal giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
La vicenda nasceva dal respingimento, da parte delle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado, del ricorso presentato dalla contribuente per ottenere l’annullamento della cartella di pagamento relativa a Irap dovuta per l’anno d’imposta 2001.
Secondo i giudici di merito, la ricorrente esercitava l’attività di consulente del lavoro con impiego di personale dipendente e con l’ausilio di collaboratori esterni, sicché il suo reddito “non poteva essere imputato unicamente al lavoro personale [….] ma anche alla presenza di un’autonoma struttura organizzativa”.


