Cassazione, Sez. I, 5 marzo 2015, n. 4482.
La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “nel caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, e’ onere del mittente provarlo (principio applicato in fattispecie in cui il datore di lavoro aveva provato la ricezione della busta raccomandata recante l’invito a riprendere servizio presso sede diversa e la destinataria ne aveva contestato il contenuto)”.


