Non sono soggette a imposizione cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in conformità ai fini istituzionali dalle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, se svolte senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione.
La Corte di cassazione che affronta il tema degli enti no profit ai fini delle imposte sui redditi, con le sentenze 19840 e 19843 del 12 ottobre, rispettivamente in materia di Iva e imposte sui redditi, ha ribadito il principio che il discrimine per l’assoggettamento a imposizione è rappresentato non dalla qualificazione statutaria dell’ente, ma dalla natura dell’attività.
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