Per il requisito dell’impiego non occasionale di lavoro altrui, è indifferente il mezzo giuridico utilizzato, cioè il ricorso a dipendenti, a una società di servizi o a un’associazione.
È tenuto al versamento dell’Irap il professionista che, con riferimento a prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, a nulla rilevando il mancato impiego di personale dipendente.
A confermarlo, la Corte di cassazione con la sentenza n. 12287 del 12 giugno 2015.
Il fatto
Un contribuente, esercente l’attività di perito edile, presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dell’Irap precedentemente versata, sostenendo la mancanza del presupposto impositivo in quanto la sua attività professionale veniva svolta in assenza di autonoma organizzazione.


