Va annullata l’ordinanza che, nel disattendere la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo disposto nei confronti dell’esercizio pubblico il cui gestore era indagato per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, in relazione alla diffusione di musica ad alto volume proveniente dal locale e agli schiamazzi in ore notturne nelle aree circostanti: a) pur riconoscendo che il gestore si era concretamente attivato per scongiurare il verificarsi di disturbi alla quiete pubblica all’esterno del locale, abbia impropriamente configurato in capo a quest’ultimo un potere di «sanzionare» le eventuali infrazioni da parte degli avventori; b) abbia escluso che il sequestro potesse essere limitato al solo impianto di amplificazione.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione III penale; sentenza, 18-12-2014, n. 9633 (data deposito 05-03-2015) – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


