Con la Risoluzione n.23/E del 19 febbraio 2014 l’Agenzia delle Entrate chiarisce in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 19, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ipotesi di conversione di punti fedeltà, assegnati ai partecipanti nell’ambito di un’operazione a premi, in punti che permetteranno di ottenere premi dal catalogo di una diversa operazione.
Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico le "prove d’acquisto" o "punti" accumulati per operazioni a premio non hanno di per sé alcun valore concreto e non sono idonei a rappresentare il diritto al conseguimento dei premi, in assenza delle altre condizioni previste nell’ambito delle operazioni medesime. I partecipanti, infatti, avranno diritto ad un premio solo quando gli stessi dimostreranno di aver acquistato i previsti quantitativi di beni e/o servizi promozionali, di aver raccolto le prove di tali acquisti nel modo stabilito dal regolamento del concorso e di averle presentate entro il termine previsto per la richiesta del premio corrispondente.
Alla luce di quanto descritto l’Agenzia delle Entrate ritiene che la conversione dei punti maturati nell’ambito di un’operazione a premio con punti di un’altra operazione a premio non configura il riconoscimento di un premio e, quindi, il valore dei punti assegnati non sia da assoggettare all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 19, comma 8, della legge n. 449 del 1997.
In tal senso devono intendersi integrati i chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 101/E del 26 novembre 2012.
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