Ricordiamo che lo scorso 20 aprile 2016 è scaduto il termine per l’invio della comunicazione telematica dei dati rilevanti ai fini Iva, riguardanti l’anno 2015.
E’ invece fissato al 20 settembre 2016 il termine per la comunicazione dei dati riguardanti le operazioni effettuate nel 2015 con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (black list).
I soggetti obbligati all’invio telematico dello spesometro che non avessero provveduto entro il termine (così come quelli che avessero presentato un modello con dati errati o incompleti) rischiano la sanzione prevista dall’articolo 21, comma 1 del D.L. 78/2010 (convertito dalla Legge 122 del 30 luglio 2010), che prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 471/1997: «L’omessa trasmissione della comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 250 a un massimo di 2.000 euro».
E’ però ammessa la presentazione di una comunicazione integrativa o rettificativa anche oltre il termine, regolarizzando la posizione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.


