Scadenza al 30 aprile per il recupero dell’IVA su crediti inesigibili

Con l’avvicinarsi del 30 aprile, riportiamo l’attenzione su un’importante tema legato ai crediti non incassati da clienti soggetti a procedure concorsuali (liquidazione giudiziale/fallimento, concordato preventivo, ecc.).

Ricordiamo che è possibile recuperare l’IVA senza dover attendere la chiusura della procedura, ma anche che il diritto al recupero è legato a scadenze molto rigide.

Per tutte le procedure aperte dopo il 26 maggio 2021, non è più necessario attendere il decreto di chiusura o il piano di riparto finale. Il diritto a emettere la Nota di Variazione IVA sorge nel momento stesso in cui il debitore viene assoggettato alla procedura, ovvero:

  • dalla data della sentenza di liquidazione giudiziale.

  • dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo.

Se un cliente è stato assoggettato a una procedura concorsuale nel corso del 2025, si apre quindi una finestra temporale specifica per agire:

  • termine di emissione: la nota di variazione deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è nata la procedura. Per le procedure nate nel 2025, il termine ultimo è il 30 aprile 2026.

  • termine di detrazione: se la nota di variazione viene emessa in questi giorni (entro il 30 aprile 2026), l’IVA potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche del 2026 o, al più tardi, nella dichiarazione IVA che presenteremo nel 2027.

ATTENZIONE – superata la data del 30 aprile 2026, non sarà più possibile emettere note di variazione per le procedure nate nel 2025, con conseguente perdita definitiva del diritto al recupero dell’imposta.

 

Un esempio: la società (Alfa) vanti un credito di 10.000 € + IVA (2.200 €) verso un cliente (Beta) che è stato dichiarato insolvente con sentenza del 15 ottobre 2025.

  • Entro il 30 aprile 2026 Alfa deve emettere una Nota di Variazione in diminuzione.

  • I 2.200 € di IVA verranno recuperati nella prima liquidazione IVA utile del 2026 o a conguaglio nella dichiarazione annuale IVA 2027.

Qualora la procedura concorsuale dovesse terminare con un riparto parziale, sarà necessario emettere una nota di variazione in aumento per la sola quota di IVA riscossa, restituendola allo Stato.

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