I due giudizi hanno regole proprie e percorrono strade autonome, di conseguenza anche le conclusioni e le pene applicabili non sono equiparabili, salvo specifica disposizione.
Con sentenza 18885 dell’8 settembre, la Corte di cassazione ha statuito che “pare assai più conferente ancorare l’assimilabilità di una sanzione amministrativa a una sanzione penale solo in presenza di un riferimento normativo e non esclusivamente in base al requisito dell’afflittività della sanzione”.
La vicenda
La Corte d’appello di Lecce, dopo aver concesso al contribuente un termine (ex articolo 291 cpc) per rinnovare la notificazione del ricorso (notificato erroneamente al ministero della Giustizia, invece che a quello dell’Economia e delle Finanze, unico legittimato passivo), aveva riconosciuto, in favore del ricorrente, l’equo indennizzo di 20mila euro per la durata irragionevole di un giudizio tributario, iniziato nel 1985 e conclusosi in Commissione tributaria centrale nel 2009.
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