L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 25/E del 18 aprile 2016 ha risposto all’istanza di interpello presentata da un’amministrazione comunale circa il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, applicabile alle quietanze emesse a seguito del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada.
L’Agenzia delle Entrate, in proposito, ha chiarito che le quietanze di pagamento emesse dagli organi della polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali sono esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della tabella annessa al Dpr 642/1972.
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