Il contribuente aveva effettuato compensazioni “orizzontali” tra Iva e altri tributi, tramite il modello F24, per un ammontare superiore al tetto annuo fissato dalla legge.
Nel caso di superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili, si realizza quel mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dall’articolo 13, comma 1, del Dlgs 471/1997, nella misura del 30 per cento.
Lo ha affermato la Corte di cassazione nell’ordinanza n. 25816 del 22 dicembre 2015.
La vicenda
La controversia trae origine dall’impugnazione di un atto di contestazione emesso dall’ufficio a seguito del controllo sulle compensazioni per l’anno 2007; in particolare, dal controllo era emerso che la società contribuente aveva effettuato compensazioni “orizzontali” tra Iva e altri tributi tramite il modello F24 per un ammontare superiore al limite fissato dall’articolo 34, comma 1, della legge 388/2000 388, ossia a 516.456,90 euro (dal 2014, il limite è stato innalzato a 700mila euro).
L’ufficio ha applicato la sanzione prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997, pari al 30% del maggior credito utilizzato, mentre non viene in contestazione l’esistenza del credito compensato.


