Cancellata la sentenza della Ctr con la quale veniva dichiarata cessata la materia del contendere perché una sola delle due parti non aveva più interesse ad agire in giudizio.
A giudizio della Cassazione, sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nell’ipotesi in cui “le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice”.
Nell’ipotesi di mancata dichiarazione congiunta, invece, il rilievo dell’avvenuto soddisfacimento della pretesa potrà dare luogo a una pronuncia dichiarativa del sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell’attore.
In tal senso si è pronunciata la Corte di cassazione nell’ordinanza n. 24738 del 4 novembre.
Evoluzione processuale della vicenda
La Commissione tributaria provinciale pronunciava sentenza di accoglimento del ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento, a seguito della quale l’ufficio provvedeva all’annullamento dell’iscrizione a ruolo delle somme contestate.
La Commissione tributaria regionale dichiarava la cessata materia del contendere a causa dell’avvenuto sgravio della cartella.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva innanzi alla Corte di cassazione assumendo la violazione dell’articolo 46 del Dlgs 546/1992, laddove la Ctr ha dichiarato cessata la materia del contendere in considerazione dell’avvenuto sgravio, in quanto assenti elementi confermativi di un comportamento acquiescente dell’ufficio.


