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Rubrica giornalistica e accaparramento di clientela: la sentenza 10 giugno 2014 n. 83 del CNF

Il Consiglio Nazionale Forense, con la Sentenza del 10 giugno 2014 n. 83, ha stabilito che “l’avvocato che curi una rubrica giornalistica non puo’ indicare in calce alla stessa i recapiti del proprio studio al fine dell’invio diretto della corrispondenza, in quanto cio’ costituisce potenziale strumento di accaparramento o sviamento della clientela e deve percio’ considerarsi strumento non conforme alla dignita’ e al decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato.

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