Il Consiglio Nazionale Forense, con la Sentenza del 10 giugno 2014 n. 83, ha stabilito che “l’avvocato che curi una rubrica giornalistica non puo’ indicare in calce alla stessa i recapiti del proprio studio al fine dell’invio diretto della corrispondenza, in quanto cio’ costituisce potenziale strumento di accaparramento o sviamento della clientela e deve percio’ considerarsi strumento non conforme alla dignita’ e al decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato“.
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