Posto che i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l’uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione, il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare stato e qualità della merce e a controllare in modo adeguato l’assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della merce stessa (nella specie, è stata riconosciuta la responsabilità del venditore di sostanze alimentari per non aver affiancato ad indagini routinarie ulteriori analisi di controllo atte ad escludere massicce contaminazioni del prodotto).
Fonte: Corte di Cassazione; sezione II civile; sentenza, 10-07-2014, n. 15824 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


