Le aree edificabili sono rivalutabili se iscritte nel bilancio, quali beni materiali o merci, relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio relativo all’esercizio successivo ed è consentita anche alle imprese in regime di contabilità semplificata qualora le aree risultino nel registro dei beni ammortizzabili, oppure nel registro Iva acquisti, fra le rimanenze.
Le aree non devono essere edificate e, qualora fossero occupate da fabbricati, questi devono essere stati demoliti.
Si presume che la demolizione doveva avvenire entro il 31 dicembre 2004, qualora la costruzione fosse così significativa al punto da non consentire la classificazione del bene come area.
Se invece l’immobile fosse già classificabile come area, l’eventuale manufatto esistente può essere demolito prima dell’edificazione da realizzare entro i cinque anni successivi alla rivalutazione.
L’imposta sostitutiva è fissata nella misura del 19% e deve essere versata (non obbligatoriamente) in tre rate, entro il termine del saldo delle imposte dirette in base ai seguenti importi:
– 40% nell’anno 2006
– 35% nell’anno 2007
– 25% nell’anno 2008.


