I commi da 140 a 146 dell’articolo 1, della "legge di stabilità" reintroducono la disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
Con la Circolare n.13/E del 4 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire in merito alle due discipline opzionali introdotte appunto dai commi 140 a 147 sopra citati, e quindi alla possibilità di rivalutazione dei beni d’impresa e al riallineamento dei valori.
Nella Circolare, in particolare, si precisa che possono effettuare la rivalutazione i soggetti che esercitano attività d’impresa, oltre alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata.
I beni che possono essere oggetto di rivalutazione sono tutti quelli d’impresa e le partecipazioni in società controllate o collegate che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
Non possono essere rivalutati, invece, i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. La circolare infatti chiarisce che, per ragioni di ordine logico sistematico e in coerenza con quanto previsto nelle precedenti leggi di rivalutazione, l’esclusione dalla disciplina riguardi tutti i beni merce, nonostante la norma si limiti a prevedere l’esclusione solo con riferimento alla categoria degli immobili merce.
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