Il lavoratore che entri sistematicamente in ritardo al lavoro e anticipi l’uscita dal luogo di lavoro può essere licenziato, al di là della flessibilità dell’orario di lavoro. Tale comportamento di auto-riduzione dell’orario, ripetuto sistematicamente, secondo il lavoratore derivava dal fatto che di essere stato privato delle sue mansioni e di non avere un orario rigido da rispettare.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24574 del 31 ottobre 2013, ha invece confermato il licenziamento stabilendo che la flessibilità dell’orario di lavoro non giustifica i continui ritardi e le uscite anticipate.


