A decorrere dal 1° maggio 2014, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,14% in ragione annuale.
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 51685/2014 del 10 aprile 2014, in base alla media dei tassi bancari attivi, indicata dalla Banca d’Italia.
Il nuovo tasso sostituisce quello attuale del 5,2233%.
Con circolare n. 54 del 2 maggio 2014, l’INPS ha comunicato il nuovo tasso d’interesse di mora e la data di decorrenza, adeguandosi al citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Tale misura trova, infatti, applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell’art. 116, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001).
Ricordiamo che tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo art. 116, senza che il contribuente abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato comma 9 dell’art. 116 della legge n. 388/2000 è fissata al 5,14% in ragione annuale con decorrenza 1° maggio 2014.
Gli interessi di mora si applicano alle sole somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie e gli interessi.
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