Inutile contestare la tardività della cartella esattoriale, se il titolo da cui scaturisce l’attività esecutiva è una pronuncia della Commissione tributaria regionale
La Corte di cassazione, con l’ordinanza 17904 del 23 luglio, ha chiarito che la riscossione frazionata dei tributi, in pendenza del processo, prevista dall’articolo 68, Dlgs 546/1992, presuppone che sia intervenuta una sentenza non definitiva, attuabile anche se non consentita dalle singole leggi d’imposta. La norma disciplina in modo esaustivo l’esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, con la conseguenza che il divieto di riscossione frazionata, previsto dalla normativa di settore, opera soltanto fino al momento della pronuncia.
Il fatto trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento relativa all’Irpeg elevata dall’Amministrazione finanziaria, nei confronti di un’azienda produttrice di caffè, a seguito dell’adozione di una sentenza della Ctr, riguardante l’impugnazione del provvedimento di liquidazione automatica della dichiarazione relativa al medesimo anno d’imposta.


