Sul sito del Ministero della Giustizia, nella sezione "Come fare per", e’ pubblicata una scheda pratica, aggiornata a febbraio 2015, inerente le procedure da seguire in caso di rinuncia all’eredita’.
Se l’erede non intende accettarla, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti, egli vi deve rinunciare espressamente.
In questo modo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell’apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, né egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione.
La rinuncia all’eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell’eredità.
I termini per la presentazione sono:
- tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile), se si è in possesso di beni ereditari
- fino alla prescrizione del diritto (10 anni), se non si è in possesso dei beni ereditari
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