Il MEF, tramite una delle risposte fornite dal Dipartimento del Tesoro, chiarisce che, nel caso della rinegoziazione di un finanziamento già garantito con il fondo antiusura, non viene preclusa la possibilità di rinegoziare lo stesso, sia che la rinegoziazione venga effettuata con una banca diversa sia che venga effettuata con la stessa banca che ha concesso il finanziamento.
Il confidi specificherà nella motivazione della delibera che la ratio dell’operazione di rinegoziazione è da rinvenire nell’esigenza di facilitare il rimborso del debito da parte del soggetto beneficiario, validando il piano di rientro.


