Se l’ufficio rigetta l’istanza di restituzione, non è ammesso riportare l’eccedenza Iva in detrazione nelle liquidazioni periodiche né utilizzarla in compensazione.
La Corte regolatrice del diritto, con la sentenza 24916/2013, ha applicato il brocardo romanistico che “electa una via, non datur recursus ad alteram” al tema del rimborso del credito Iva richiesto dal contribuente dapprima in via accelerata ex articolo 38-bis del Dpr 633/1972, rispetto all’utilizzo successivo del detto credito con altre modalità una volta che sia scaduto inutilmente il termine per il rimborso accelerato o l’ufficio finanziario abbia rigettato tale istanza.
Tale asserzione si fonda sul “principio di alternatività” delle scelte compiute dal contribuente in ordine al rimborso o alla detrazione dell’eccedenza d’imposta, come affermato ripetutamente e stabilmente dalla giurisprudenza di Cassazione a partire dalla sentenza 20 agosto 2004, n. 16477.


